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Ucraina, Verni (Difesa Online) ‘ecco cosa implica la nuova dottrina di Mosca sul nucleare’

today28 Settembre 2024 9

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(Adnkronos)

“Secondo la dottrina attuale la Russia potrebbe utilizzare il suo arsenale nucleare in risposta all’uso di armi nucleari e di altri tipi di armi di distruzione di massa contro di essa e/o i suoi alleati, così come in caso di aggressione contro la Federazione Russa con l’uso di armi convenzionali, quando l’esistenza stessa dello Stato sia in pericolo, mentre, secondo la formulazione della nuova dottrina, si amplierebbe in modo significativo lo spettro dei fattori scatenanti il possibile uso di armi nucleari da parte di Mosca”. Lo spiega all’Adnkronos l’avvocato Marco Valerio Verni, referente area Diritto di ‘Difesa Online’, spiegando le implicazioni delle parole del presidente russo, Vladimir Putin, sull’uso delle armi nucleari.

Mosca, riferisce il legale, “potrebbe attingere al suo arsenale atomico sia in via preventiva, ove ricevesse ‘informazioni affidabili sul lancio di missili balistici diretti verso il territorio della Russia o dei suoi alleati’ sia in caso di una aggressione militare alla Bielorussia, Paese alleato, sia ancora nel caso di ‘attacco congiunto alla Federazione Russa, da parte di uno Stato non nucleare ma con la partecipazione o il sostegno di uno Stato nucleare’. Insomma – continua l’esperto – un abbassamento, per certi versi, della soglia di utilizzo prima in essere, dovuta, a dire di Mosca, al cambiamento delle dinamiche militari attuali”.

Quanto al diritto internazionale e possibile ricorso ad armi nucleari, l’avvocato Verni spiega che “in linea generale, la liceità o meno dell’utilizzo delle armi nucleari è stata una tematica dibattuta sin dalla fine del secondo conflitto mondiale, dopo la devastazione di Hiroshima e Nagasaki ad opera degli Stati Uniti” ma, ad oggi, “non ha ancora trovato una risposta certa e definitiva”. “Infatti, tra i giuristi, vi è, da una parte, chi sostiene che esse sarebbero armi indiscriminate che provocherebbero sofferenze non necessarie, i cui effetti, peraltro, finirebbero con il coinvolgere anche stati non partecipanti al conflitto, in contrasto, quindi, con il principio di neutralità – sottolinea il legale – e chi, dall’altra, teorizza un loro possibile utilizzo, in conformità tanto al principio di non discriminazione, quanto a quelli di neutralità e di divieto di provocare sofferenze non necessarie, poiché, come avviene generalmente, la rispondenza di un’arma a detti principi dovrebbe essere valutata in relazione all’importanza dell’obiettivo militare ed ai criteri di necessità e proporzionalità”.

“Sul punto – prosegue l’avvocato Verni – è intervenuta la Corte internazionale di giustizia, attraverso un suo parere consultivo emesso nel 1996, a seguito di un quesito posto dall’assemblea generale delle Nazioni Unite se fossero ‘consentiti dal diritto internazionale la minaccia o l’uso delle armi nucleari in qualunque circostanza'”. Verni riferisce che se da una parte la Corte ha affermato la “generale illiceità sia dell’uso che, prima ancora, anche della ‘semplice’ minaccia dell’utilizzo delle armi nucleari, dall’altra, non ha escluso in maniera assoluta l’illiceità di un tal scenario, lasciando dunque un pericoloso vulnus in questo senso”. “Non che – continua – il parere ‘de qua’ possa ritenersi vincolante, per gli Stati, ma è certamente, una base giuridica di appoggio non di secondo piano per chi volesse giustificare, a livello di diritto internazionale, una sua azione in tal senso”.

“Più di recente, lo scorso 22 gennaio 2021 è entrato in vigore, grazie al superamento delle cinquanta ratifiche previste, il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari che, basato sui principi e le regole, appunto, delle norme umanitarie internazionali, ha affermato, in particolare, il principio che il diritto dei partecipanti ad un conflitto armato di scegliere modalità di combattimento non sia illimitato, oltre che, sia la regola che ogni armamento debba essere in grado di distinguere tra civili e combattenti sia la proibizione all’uso di armi che possano causare ferite superflue o sofferenza non necessaria – prosegue l’esperto – In particolare, l’uso e la minaccia dell’arma nucleare sono esplicitamente vietati e ciò anche in caso di rappresaglia, dal momento che gli Stati parti hanno l’obbligo di non ricorrere mai all’arma atomica”. “Quanto previsto in questo Trattato, però, è di natura meramente convenzionale e dunque, al momento, valido solo per gli Stati che lo hanno sottoscritto”, osserva Verni spiegando che “tra di essi non vi sono quelli maggiormente coinvolti nello scenario attuale”.

Sulle possibilità di intervento dei paesi dell’Occidente per arginare, con le armi del diritto, la minaccia nucleare Verni osserva: “Il diritto può prevedere le classiche misure sanzionatorie, peraltro in parte già in essere, proprio a seguito dell’invasione russa a danno dell’ Ucraina. Ma esse servono fino ad un certo punto se gli effetti sperati stentano ad arrivare o non sono quelli previsti. Occorrerebbe, semmai, uno sforzo diplomatico che possa scongiurare una ulteriore prosecuzione della guerra o un peggiorare della sua intensità”.

Scritto da: Giornale Radio

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