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Verso il pacchetto sicurezza del Governo dopo gli scontri di Torino

today3 Febbraio 2026

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Scritto da Daniele Biacchessi

Dopo i disordini, vertice a Palazzo Chigi: allo studio nuove norme su ordine pubblico e tutele per le forze dell’ordine per il pacchetto sicurezza.

Il Governo pensa alle nuove misure del pacchetto sicurezza dopo gli scontri di Torino. Al vertice presieduto da Giorgia Meloni hanno partecipato i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, i ministri Matteo Piantedosi (Interno), Guido Crosetto (Difesa) e Carlo Nordio (Giustizia), Alfredo Mantovano, Autorità delegata per la sicurezza, e Giovanbattista Fazzolari.

All’incontro erano presenti i vertici delle forze dell’ordine, il comandante generale dell’Arma dei carabinieri Salvatore Luongo, il comandante generale della Guardia di finanza Andrea De Gennaro e il capo della Polizia Vittorio Pisani. La premier Meloni ha spiegato che la riunione sarebbe servita «per parlare delle minacce all’ordine pubblico di questi giorni e per valutare le nuove norme del decreto sicurezza».

Dubbi sul fermo di prevenzione e sulla cauzione per i cortei

Tra i nuovi provvedimenti che saranno varati nel Consiglio dei ministri di mercoledì ci saranno lo “scudo” agli agenti per evitare l’iscrizione automatica nel registro degli indagati e la stretta sulle armi da taglio, che potrebbero transitare dal disegno di legge al decreto legge. Dubbi, invece, sul “fermo di prevenzione” e stop di Forza Italia alla proposta della Lega di una cauzione per i cortei.

Per ora è stato dato mandato agli uffici legislativi di Interno e Giustizia di trovare il modo di rendere digeribile il fermo di prevenzione sul quale ci sono forti dubbi di costituzionalità. Torna l’idea del daspo e già ora applicato dalle autorità di pubblica sicurezza, mentre i fermi dal codice penale devono sempre passare da un giudice.

L’appello di Giorgia Meloni all’opposizione

Meloni si è rivolta alle minoranze con una nota di palazzo Chigi. “In questa delicata fase — anche alla luce delle dichiarazioni della segretaria del Partito democratico, Elly Schlein — il governo intende rivolgere all’opposizione un appello a una stretta collaborazione istituzionale. Per questo, i capigruppo di maggioranza hanno ricevuto mandato di proporre a quelli di opposizione la presentazione di una risoluzione unitaria in tema di sicurezza, che potrebbe essere votata già questa settimana in occasione delle relazioni del ministro Matteo Piantedosi”.

Pacchetto sicurezza: misure di prevenzione dell’ordine pubblico

Nel nostro ordinamento giuridico esistono già strumenti come la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, disciplinata dal decreto legislativo n. 159 del 2011: si tratta di una misura di prevenzione che può essere imposta anche senza che la persona sia stata accusata o condannata in via definitiva per un reato, basandosi su “elementi di fatto” e indizi circa la sua pericolosità sociale.

Questo tipo di provvedimento può includere obblighi di soggiorno, obblighi di firma e divieti di frequentare determinate persone o luoghi, e può durare fino a dieci anni nelle situazioni più gravi. Tale misura nasce storicamente con l’intento di prevenire fenomeni di criminalità organizzata o violenta ma è stata spesso criticata per i suoi profili impliciti di limitazione preventiva delle libertà individuali, perché applicata in assenza di una prova giudiziale di responsabilità penale.

Il sistema delle misure di prevenzione in Italia, che include quindi la sorveglianza speciale e altri strumenti analoghi, è oggetto da anni di un acceso dibattito accademico e giuridico proprio per questa sua tensione interna tra esigenze di sicurezza pubblica e i principi costituzionali sulla libertà personale.

La Costituzione italiana all’articolo 13 stabilisce infatti che la libertà personale è inviolabile e può essere limitata soltanto nei casi e nei modi previsti dalla legge e con ordine motivato dell’autorità giudiziaria. In casi eccezionali, la stessa norma consente limitazioni “per esigenze di necessità e urgenza” ma soltanto nei termini e con i limiti stabiliti dalla legge e con l’obbligo di presentare l’atto al giudice entro 48 ore, pena la cessazione degli effetti del provvedimento.

Per questo motivo, ogni proposta di introdurre uno strumento come un “fermo di prevenzione”, se inteso come forma di custodia o limitazione preventiva della libertà personale al di fuori dei casi classici quali l’arresto in flagranza o la custodia cautelare, solleva interrogativi costituzionali. A differenza della custodia cautelare, che è regolata dal codice di procedura penale e richiede motivazioni specifiche, convalidazione giudiziaria e limiti di durata per evitare abusi, una misura di prevenzione generalizzata rischierebbe di violare i principi di personalità della responsabilità penale e di presunzione di non colpevolezza se applicata senza garanzie processuali adeguate.

In molti Paesi europei il tema delle misure preventive, incluse quelle non penali, è strettamente legato alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), soprattutto all’articolo 5 sulla libertà e sicurezza personali. La CEDU stabilisce che nessuno può essere privato della libertà se non nelle ipotesi strettamente previste dalla legge e con tutte le garanzie di giudizio previste dal sistema.

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha più volte ribadito che l’adozione di misure preventive deve essere soggetta a un controllo giudiziario effettivo per evitare arbitrarietà. Questo orientamento europeo influenza anche i giudici costituzionali e i tribunali nazionali quando valutano la legittimità di norme che prevedono limitazioni preventive della libertà per motivi di ordine pubblico.

Infine, l’esperienza storica italiana ha mostrato quanto sia delicato trovare un equilibrio tra sicurezza e libertà. Strumenti di controllo preventivo, come il confino di polizia risalente al XIX secolo, furono abrogati dopo la Seconda guerra mondiale proprio perché considerati incompatibili con i principi costituzionali di libertà personale. Questo passato è spesso richiamato nel dibattito contemporaneo come monito rispetto a soluzioni che potrebbero, nella pratica, portare a limitazioni ingiustificate delle libertà civili in nome della sicurezza.

Scritto da: Daniele Biacchessi


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